Corte Costituzionale, sentenza n. 88/2018;
Corte Costituzionale, sentenza n. 88/2018; – ILLEGITTIMA LA LEGGE PINTO:
I DANNI PER LA IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO SI POSSONO CHIEDERE ANCHE SE IL GIUDIZIO DI DURATA ECCESSIVA NON È ANCORA CONCLUSO.
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Con sentenza n. 88 del 26 aprile 2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della Legge 89/2001 (c.d. “Legge Pinto”) nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione per la eccessiva durata di un giudizio, possa essere proposta in pendenza di esso, cioè quando il processo non è ancora finito.
La questione era stata portata alla attenzione della Corte Costituzionale dalla Corte di Cassazione nell’ambito di un giudizio patrocinato da una organizzazione sindacale per numerosi suoi iscritti, assistiti e difesi dagli Avvocati Stefano Viti, Michele Lioi e Michele Mirenghi.
I ricorrenti avevano adito la Corte di appello di Perugia, chiedendo l’indennizzo per la eccessiva durata di un ricorso al TAR iniziato nel 1997, conclusosi solo nel 2013.
La Corte di Appello di Perugia aveva, tuttavia, respinto il ricorso sul presupposto che, al momento della sua proposizione, il provvedimento emesso dal TAR non era ancora diventato definitivo.
Con la sentenza n. 88/2018 la Corte Costituzionale ha statuito che “nonostante l’invito rivolto da questa Corte, con la sentenza n. 30 del 2014, il legislatore non ha rimediato al vulnus costituzionale precedentemente riscontrato e che, pertanto l’art. 4 della legge n. 89 del 2001 va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto”.
Si tratta di una sentenza rivoluzionaria che finalmente adegua la legge Pinto ai principi della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, rendendo esperibile il ricorso per equa riparazione alla sola condizione della eccessiva durata del processo, anche se questo non si è ancora concluso con un provvedimento definitivo.