Sezioni Unite Cassazione Civile, sentenza n. 8238/2020;

Sezioni Unite Cassazione Civile – SUSSISTE LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO SULLE CONTROVERSIE CONCERNENTI L’ATTIVITÀ DELLA SIAE, INCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE MODIFICHE DELLO STATUTO.

Visualizza Sentenza

Nota a sentenza n. 8239/2020 delle Sezioni Unite civili della Suprema Corte di Cassazione del 28 aprile 2020.

Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite affermano la sussistenza della giurisdizione ordinaria per tutte le controversie concernenti le attività della Società Italiana degli autori ed editori – SIAE, incluse quelle relative allo Statuto, fatta eccezione solo per quelle spettanti alla giurisdizione tributaria, siccome riconosciuto dall’ articolo 1 della legge n. 2 del 2008 (“Disposizioni concernenti la Società Italiana degli autori ed editori”).

I ricorsi dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato

Con ricorso al TAR Lazio, un noto gruppo editoriale, socio della SIAE, aveva impugnato per il tramite dello studio Lioi e associati lo Statuto della Società nel testo modificato con delibera del 26 gennaio 2018 e il DPCM 16 marzo 2018 con cui era stato approvato.

Il ricorrente denunciava l’incompetenza dell’organo deliberante, nonché l’illegittimità della novella statutaria nella parte in cui, all’articolo 14, introduce limitazioni al diritto di voto dei gruppi editoriali ai fini dell’adozione delle delibere assembleari.

Il T.A.R. adito declinava la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario con sentenza n. 6472/2018, successivamente riformata dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 4878/2018 affermava, invece, la propria giurisdizione.

Il Consiglio ordinario afferma la giurisdizione amministrativa.

Nell’affermare la propria giurisdizione, i giudici di Palazzo Spada facevano leva sulla qualificazione della SIAE quale ente pubblico economico a base associativa, prevista espressamente dalla legge n. 2/2008, che ne esalta la funzione di promozione culturale e scientifica di indubbio rilievo pubblicistico.

Per il Consiglio di Stato, pure a fronte della “aziendalizzazione della società” da cui deriva l’assoggettamento della sua attività alle norme di diritto privato, le controversie concernenti il contenuto dello statuto e le modifiche statutarie rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.

In tali controversie, infatti, viene in rilievo la natura pubblica dell’ente, posto che lo statuto societario, atto-fonte sub primario, è formato con il concorso di fonti normative ed atti di alta amministrazione a contenuto altamente discrezionale, inerenti a rapporti verticali tra la SIAE e i suoi associati. Ne deriva che, anche rispetto alle modifiche statutarie, la posizione degli associati si qualifica di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.

Avverso la pronuncia del Consiglio di Stato, la SIAE proponeva ricorso in Cassazione.

Le Sezioni Unite affermano la giurisdizione del giudice ordinario

Con sentenza n. 8239 del 28 aprile 2020, le Sezioni Unite hanno risolto l’annosa questione del riparto di giurisdizione, riconoscendo che tutte le controversie inerenti l’attività della SIAE, incluse quelle relative allo Statuto, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatta eccezione solo per quelle spettanti alla giurisdizione tributaria, siccome riconosciuto dall’articolo 1 della legge n. 2 del 2008.

Nello sciogliere il nodo gordiano, la pronuncia in commento ripercorre anzitutto i principali orientamenti giurisprudenziali susseguitisi nel tempo, che, partendo dalla qualificazione della SIAE quale ente pubblico economico posto a tutela di interessi generali, operavano il riparto di giurisdizione sulla base della tradizionale bipartizione tra controversie concernenti atti di organizzazione, espressione di potestà pubblicistiche e controversie relative ad  atti di gestione, aventi natura privatistica.

Per decenni erano state devolute al giudice amministrativo le controversie relative ad atti di organizzazione adottati dalla SIAE, rispetto alle quali sorgono in capo ai privati posizioni di interesse legittimo, mentre al giudice ordinario quelle riguardanti atti di gestione, che involgono  diritti soggettivi.

Diversi sono gli argomenti utilizzati dalle Sezioni Unite per radicare la giurisdizione in capo al giudice ordinario.

A tale conclusione conduce anzitutto il tenore letterale dell’articolo 1, della legge n. 2/2008 che esprime l’intento del legislatore di devolvere alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative all’attività della SIAE, consentendo di superare le incertezze determinate dal precedente criterio di riparto della giurisdizione prevalso in giurisprudenza.

Significativamente la norma fa riferimento a tutte le controversie, incluse quelle relative alle “modalità di gestione dei diritti” e “all’organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali”, risultando tali richiami sufficienti a soddisfare l’esigenza di semplificazione in cui risiede la ratio della giurisdizione ordinaria.

Un secondo argomento, di natura sistematica si incentra sulla valorizzazione del processo di aziendalizzazione della SIAE: sebbene la società sia soggetta a controlli pubblici, ciò non esclude che l’adozione e la modifica dello Statuto diano luogo a rapporti paritetici, piuttosto che a relazioni verticali e a posizioni di interesse legittimo.

Secondo le Sezioni Unite, nell’ambito della formazione dello Statuto, accanto a valutazioni amministrative, assume rilievo la volizione interna degli associati:l’esaltazione del carattere associativo operata dall’articolo 2, comma 1 della legge n. 2/2008, conferma la rilevanza della volontà e dunque della deliberazione degli associati, che viene solo ad essere integrata, successivamente, da valutazioni amministrative.

Infine, a favore della giurisdizione ordinaria depone la circostanza che la disciplina statutaria in questione, nell’introdurre limitazioni al diritto di voto, incide su uno dei principali diritti dei soci e sulle stesse modalità di partecipazione all’assemblea, rispetto ai quali le posizioni degli associati sono configurabili come diritti soggettivi e non interessi legittimi.

La Corte conclude affermando che, nella materia in esame, trattandosi di un ente pubblico investito di una importante funzione di tutela del patrimonio artistico e scientifico nazionale, sottoposto a controlli da parte dell’Amministrazione, si realizza  una giustapposizione di aspetti privatistici e pubblicistici, cui corrisponde un intreccio inestricabile di diritti soggettivi ed interessi legittimi, a fronte del quale la chiara scelta del legislatore di devolvere tutte le controversie ad un’unica giurisdizione deve essere ritenuta tutt’altro che irragionevole e non contrastante con l’articolo 103 della Costituzione”.

Tale disposizione costituzionale, ricordano le Sezioni Unite, è ormai pacificamente interpretata nel senso di consentire al Giudice ordinario di conoscere anche gli interessi legittimi, annullare atti emessi dalla Pubblica Amministrazione ed incidere sui rapporti sottostanti.

Contatta lo studio Legale