Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 6638/2011;

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza – L’INEFFICACIA DEL CONTRATTO DI APPALTO PUÒ ESSERE DICHIARATA ANCHE DAL GIUDICE DELL’ESECUZIONE, QUALE PRESUPPOSTO DEL RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA CHIESTO DAL RICORRENTE CHE ABBIA OTTENUTO DA PARTE DEL GIUDICE DI COGNIZIONE IL SOLO ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE.

Nota a sentenza n. 6638/2011 del Consiglio di Stato.

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Con la sentenza in commento, la sezione III del Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso presentato dallo Studio Lioi e Associati si è pronunciata sulla delicata questione concernente la possibilità di ottenere in sede di ottemperanza la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ancorché la domanda non sia stata espressamente formulata nel relativo giudizio di cognizione.

La sentenza trae origine dal ricorso proposto dallo studio Lioi dinanzi al TAR Puglia in difesa di una nota associazione nazionale di volontariato, per l’annullamento dell’aggiudicazione di un appalto riguardante la gestione di un centro di accoglienza per immigrati, originariamente aggiudicato ad altro operatore economico, nella specie, un consorzio.

Il TAR Puglia accertava l’illegittimità dell’aggiudicazione, con sentenza passata in giudicato.

Con giudizio di ottemperanza, la ricorrente chiedeva l’esecuzione della sentenza, da realizzarsi anche attraverso la cessazione dell’esecuzione, per sopravvenuta inefficacia, del rapporto tra la stazione appaltante e l’originario aggiudicatario con conseguente aggiudicazione in proprio favore e stipula di un nuovo contratto.

In primo grado, il giudice dell’ottemperanza respingeva il ricorso sostenendo che la domanda di inefficacia del contratto determinerebbe un ampliamento del “thema decidendum” posto che, nel giudizio di cognizione, l’associazione non aveva “formulato alcuna espressa domanda con la quale ha chiesto [chiedeva] di conseguire l’aggiudicazione e il contratto, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stipulato con la controinteressata”.

La sentenza veniva impugnata dinanzi al Consiglio di Stato.

I giudici di Palazzo Spada, aderendo alle tesi dello Studio Lioi e associati, riconoscevano, con una pronuncia lungimirante che ha costituito un punto di riferimento per la successiva giurisprudenza, che la domanda volta a conseguire l’aggiudicazione e la sottoscrizione del nuovo contratto di appalto è da ritenersi ammissibile nel giudizio di ottemperanza perché diretta a definire una delle possibili modalità di attuazione del giudicato.

Ed infatti, il giudizio amministrativo di ottemperanza mira alla reintegra effettiva del bene della vita protetto in concreto e alla tutela degli interessi legittimi riconosciuti come lesi nella sentenza di cognizione che, nel caso di specie, non può che avvenire mediante la privazione di effetti del contratto stipulato tra la committente e il concorrente scelto in modo illegittimo.

Di talché, secondo il Consiglio di Stato è possibile individuare come giudice dell’annullamento dell’aggiudicazione anche il giudice dell’ottemperanza chiamato a pronunciarsi sul subentro del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione quale forma di risarcimento sostanziale.

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